Diritto sportivo

    Rappresentnza di atleti e società in procedure arbitrali presso Fip e FIGC
    triestina tifo 2

    In base all'art. 5 del Regolamento per l'Esercizio e l'Attività degli Agenti di Calciatori (c.d. R.E.A.A.C.), “ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un Agente non iscritto all'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo Albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente”. Al contempo la possibilità di rappresentanza di atleti da parte dell'Avvocato iscritto all'albo è garantita anche a livello internazionale dalle regole FIFA. Pur nella specificità della materia sportiva ed in particolare della componente "ludica"dei rapporti, nella fase di instaurazione di rapporti sportivi e nelle successive vicende contrattuali (cessione delle prestazioni, risoluzione, adeguamenti contrattuali) l'assistenza del professionista legale esperto in diritto del lavoro, oltre che in diritto sportivo, si rende necessaria per l'applicazione della normativa vigente e per la tutela di entrambe le parti (atleta e società).

    La professionalità è messa inoltre a servizio di atleti e socieà nel caso di contenzioso tra le parti (arbitrati, richieste risarcitorie o di compensi arretrati, sanzioni ecc).

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